Congruità dell’offerta economica
L’impresa aggiudicataria può, al fine di giustificare la congruità dell’offerta, rimodulare le quantificazioni dei costi e dell’utile indicate inizialmente nell’offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tali da pervenire ad una offerta del tutto diversa rispetto a quella iniziale
https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/sentenza-Tar-Sardegna-815-2019.pdf
Inadempimento del contratto di opera pubblica
Non sussiste responsabilità dell’Ente locale per inadempimento quando l’impresa è stata resa edotta degli elaborati progettuali, dello stato dei luoghi e dei lavori eseguiti dalla precedente impresa e di quelli da eseguire.
Nè sussiste responsabilità dell’Ente se l’impresa sottoscrive il contratto di appalto e conferma di aver esaminato il progetto, i luoghi e di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, giudicando gli stessi lavori realizzabili e gli elaborati progettuali adeguati. (Corte Appello Cagliari Sez. distaccata di Sassari, sentenza 306/2022)
Natura dei Servizi postali
Rientrano tra le attività relative alla prestazione di servizi postali tutte le attività che servono effettivamente all’esercizio dell’attività rientrante nel settore dei servizi postali consentendo la realizzazione in maniera adeguata di tale attività, tenuto conto delle sue normali condizioni di esercizio, ad esclusione delle attività esercitate per fini diversi dal perseguimento dell’attività settoriale di cui trattasi […] nel caso di specie, è difficilmente ipotizzabile che dei servizi postali possano essere forniti in maniera adeguata in assenza di servizi di portierato, reception e presidio varchi degli uffici del prestatore interessato. Tale constatazione vale tanto per gli uffici aperti agli utenti dei servizi postali e che ricevono quindi il pubblico, quanto per gli uffici utilizzati per lo svolgimento di funzioni amministrative.
Art. 68 Codice Appalti e Principio di equivalenza
Il Principio di equivalenza è diretto ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una mera verifica formalistica, ma nella conformità sostanziale dell’offerta alle specifiche tecniche disposte dalla lex specialis.
La stazione appaltante non può escludere un’offerta perché non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento se il prodotto offerto non è “aliud pro alio” ( Consiglio di Stato, V Sezione, 6767, 11.10.2021).
Avvalimento
L’avvalimento è un istituto di derivazione comunitaria. E’ disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e consente all’operatore economico di partecipare alle gare anche laddove non possiede tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal bando di gara.
Si deve distingue tra “avvalimento di garanzia” e “avvalimento operativo”.
Nell’avvalimento c.d. di “garanzia” l’impresa che fornisce l’avvalimento c.d. “ausiliaria” deve prestare “complessivamente” (all’ausiliata) i propri requisiti immateriali (fatturato, affidamenti bancari, ecc), rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di inadempimento; tale è quindi l’avvalimento che abbia ad oggetto i requisiti di carattere economico – finanziario.
Nell’avvalimento c.d. operativo l’ausiliaria deve impegnarsi a mettere a disposizione della “ausiliata” le proprie risorse tecnico-organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto.
Ciò significa che mentre l’avvalimento di garanzia non richiede di essere riferito a beni capitali descritti e individuati con precisione, mirando esclusivamente ad asseverare (mediante il formale impegno dell’ausiliaria di messa a disposizione della propria solidità finanziaria e professionale) la generale capacità dell’offerente di onorare gli obblighi contrattuali, di contro quello operativo impone l’individuazione specifica dei mezzi, giacché concerne la stessa esecuzione della prestazione. (Consiglio di Stato sez. V 14/1/2022 n. 257).