Periodo pandemico: obbligo del conduttore di corrispondere il canone di locazione

Il Legislatore, nell’emergenza pandemica da Covid 19, ha qualificato la mancata corresponsione del canone come inadempimento e non ha disposto l’esonero dal pagamento dello stesso, ma solo che si possa escludere la responsabilità del debitore. Il d.l. 23 febbraio 2020 n.6, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020 n.13, all       , co.6 bis, ha previsto, difatti che : il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti .

Deve ritenersi che la parte locatrice richiedendo l’integrale  pagamento                                           del canone, ha legittimamente esercitato un proprio diritto contrattuale e la rinuncia al medesimo tramite il raggiungimento di un accordo con la controparte è da considerarsi sicuramente un importante sacrificio che non può essere in alcun modo preteso. ( Tribunale Ordinario di Sassari, sent. 637/2022).

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/Trib-Sassari-sent-637-2022.pdf

Proprietà e Brevetti

I marchi sono confondibili allorché il pubblico di riferimento possa credere, in ragione della loro somiglianza, che i prodotti o i servizi contrassegnati provengano dalla stessa impresa ovvero presentino un nesso, provenendo da imprese economicamente collegate.

Decisione della Commissione Ricorsi Roma contro i Provvedimenti dell’Ufficio Brevetti e Marchi, sentenza 101/2022.

Sentenza 101 2022 Commissione ricorsi brevetti Roma

Sono impignorabili le somme su conto corrente, se il saldo è negativo e le singole rimesse affluiscono sul conto.

In ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento.

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/12/Cassazione-civile-III-23.11.2021-36066-1.pdf

Accordi patrimoniali tra coniugi: non è necessario l’atto notarile per il trasferimento di immobili

Gli accordi, se inseriti  a verbale del giudizio in sede di omologazione o divorzio  hanno natura pubblica e sono presupposto sufficiente  per consentire il trasferimento del diritto e la trascrizione ex art. 2657 c.c senza necessità di fare il passaggio notarile.

Finalmente si risolve una questione  che già da tempo doveva essere risolta in questo senso, per l’evidente origine e natura dell’accordo  e che consente un significativo risparmio di costi.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/21761_07_2021_oscuramento_no-index.pdf

Responsabilità del Proprietario su lavori eseguiti in appalto

“Il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l’esecuzione delle opere, e ciò indipendentemente dal suodiritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non la esclude; la responsabilità del proprietario committente non opera tuttavia in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché l’autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all’appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l’appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di “nudus minister”, in parte o “in toto” ovvero quando la responsabilità del committente si fondi su una “culpa in eligendo”, per aver affidato l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea.” ( Corte d’Appello di Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari, 13.11.2020).

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/sentenza-383-2020-Corte-Appello-Cagliari.pdf

Obbligo al mantenimento di figlio maggiorenne

L’obbligo al mantenimento (nel caso di coniugi separati) cessa ove l’avente diritto, da considerarsi ex lege il figlio maggiorenne, abbia conseguito l’indipendenza economica o al contrario, non l’abbia conseguita per propria colpevole inerzia, 

La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto (Cass. Ord. n.5088/2018).

(Tribunale di Cagliari, Decr. rigetto 11997/2018)