Proprietà e Brevetti:

I marchi sono confondibili allorché il pubblico di riferimento possa credere, in ragione della loro somiglianza, che i prodotti o i servizi contrassegnati provengano dalla stessa impresa ovvero presentino un nesso, provenendo da imprese economicamente collegate.

Decisione della Commissione Ricorsi Roma  contro i Provvedimenti dell’Ufficio Brevetti e Marchi, sentenza 101/2022

Sentenza 101 2022 Commissione ricorsi brevetti Roma

Diritto del Lavoro:

Cambio appalto e licenziamento del dipendente

In caso di cambio appalto tra imprese è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo contenuto nel verbale di accordo sindacale, formatosi in sede protetta, con tutte le garanzie per i lavoratori, e del quale pertanto non può dubitarsi della idoneità a giustificare la cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della cooperativa resistente per effetto del cambio di appalto. ( Tribunale Ordinario di Oristano, Sez. Lav., 108/2022).

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/sentenza-108-2022.pdf

Lavoro autonomo e subordinato di tipo intellettuale

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell’atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito”. ( Corte Appello Roma, III Lav. 15.09.2021).

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/sentenza-Corte-Appello-Roma-15.09.2021-5.pdf

Contratto di Rete:

In caso di contratto di rete, la valutazione della sussistenza dell’interesse del distaccante non è richiesta in quanto sorge automaticamente in forza dell’operare della rete (art. 30 ter, del d. lgs n. 276/2003). E’ quindi sufficiente verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario senza procedere ad un riscontro puntuale dell’interesse perseguito dal distaccante. ( Tribunale di Sassari, sent. 662/2022)

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/Tribunale-di-Sassari-sentenza-662-2022.pdf

Giurisdizione nelle controversie del Pubblico impiego:

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione.

Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura (nella specie, prima un interpello per mobilità volontaria interregionale, poi un nuovo concorso) anzichè avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza d’una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, (v. le sentenze di queste SU. n. 26272/16, n. 10404/13, n. 3170/11, n. 24185/09 e n. 16527/08).

(Tribunale di Cagliari, sez. Lav. 10586/2017)

Appalti:

Congruità dell’offerta economica

L’impresa aggiudicataria può, al fine di giustificare la congruità dell’offerta, rimodulare le quantificazioni dei costi e dell’utile indicate inizialmente nell’offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tali da pervenire ad una offerta del tutto diversa rispetto a quella iniziale

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/sentenza-Tar-Sardegna-815-2019.pdf

Inadempimento del contratto di opera pubblica

Non sussiste responsabilità dell’Ente locale per inadempimento  quando l’impresa  è stata resa edotta degli elaborati progettuali, dello stato dei luoghi e dei lavori eseguiti dalla precedente impresa e di quelli da eseguire.

Nè  sussiste responsabilità dell’Ente se l’impresa sottoscrive il contratto di appalto e conferma di aver esaminato il progetto, i luoghi e di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, giudicando gli stessi lavori realizzabili e gli elaborati progettuali adeguati. (Corte Appello Cagliari Sez. distaccata di Sassari, sentenza 306/2022)

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/Corte-Appello-Cagliari-sentenza-306-del-2022-.pdf

Natura dei Servizi postali:

Rientrano tra le attività relative alla prestazione di servizi postali  tutte le attività che servono effettivamente all’esercizio dell’attività rientrante nel settore dei servizi postali consentendo la realizzazione in maniera adeguata di tale attività, tenuto conto delle sue normali condizioni di esercizio, ad esclusione delle attività esercitate per fini diversi dal perseguimento dell’attività settoriale di cui trattasi […] nel caso di specie, è difficilmente ipotizzabile che dei servizi postali possano essere forniti in maniera adeguata in assenza di servizi di portierato, reception e presidio varchi degli uffici del prestatore interessato. Tale constatazione vale tanto per gli uffici aperti agli utenti dei servizi postali e che ricevono quindi il pubblico, quanto per gli uffici utilizzati per lo svolgimento di funzioni amministrative.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202007172&nomeFile=202100290_11.html&subDir=Provvedimenti

Art. 68 Codice Appalti e Principio di equivalenza:

Il Principio di equivalenza è diretto ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una mera verifica formalistica, ma nella conformità sostanziale dell’offerta alle specifiche tecniche disposte dalla lex specialis.

La stazione appaltante non può escludere un’offerta perché non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento se il prodotto offerto non è “aliud pro alio” ( Consiglio di Stato, V Sezione, 6767, 11.10.2021).

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/Consiglio-di-Stato-V-sez.-sentenza-67672021.pdf

Avvalimento:

L’avvalimento è un istituto di derivazione comunitaria. E’ disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e consente all’operatore economico  di partecipare alle gare anche laddove non possiede tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal bando di gara.

Si deve distingue tra “avvalimento di garanzia” e “avvalimento operativo”.

Nell’avvalimento c.d. di “garanzia” l’impresa che fornisce l’avvalimento c.d. “ausiliaria”  deve prestare “complessivamente” (all’ausiliata) i propri requisiti immateriali (fatturato, affidamenti bancari, ecc), rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di inadempimento; tale è quindi l’avvalimento che abbia ad oggetto i requisiti di carattere economico – finanziario. 

Nell’avvalimento c.d. operativo l’ausiliaria deve impegnarsi a mettere a disposizione della “ausiliata” le proprie risorse tecnico-organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto.

Ciò significa che mentre l’avvalimento di garanzia non richiede di essere riferito a beni capitali descritti e individuati con precisione, mirando esclusivamente ad asseverare (mediante il formale impegno dell’ausiliaria di messa a disposizione della propria solidità finanziaria e professionale) la generale capacità dell’offerente di onorare gli obblighi contrattuali, di contro quello operativo impone l’individuazione specifica dei mezzi, giacché concerne la stessa esecuzione della prestazione.  (Consiglio di Stato sez. V 14/1/2022 n. 257).

Enti Locali

Decadenza della Concessione

Spetta alla dirigenza -e non all’organo politico di Giunta- il potere (gestionale) di disporre la decadenza da una concessione di beni o di servizi. Infatti, tale potere resta collegato ad una funzione amministrativa irriducibile ad essere in qualche modo ricondotta all’attività politica dell’ente; ciò in quanto, a norma dell’articolo 107 del TUEL, la titolarità dei provvedimenti che impegnano l’ente verso l’esterno (ivi compresi quelli che afferiscono ad un rapporto concessorio) appartiene al dirigente, mentre alla Giunta ( ex art. 48 TUEL) spetta una competenza residuale qui non in rilievo (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 7 aprile 2016, n. 203).https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/Tar-Sardegna-sent-5822021-1.pdf

Diritto Civile

Periodo pandemico: obbligo del conduttore di corrispondere il canone di locazione

Il Legislatore, nell’emergenza pandemica da Covid 19, ha qualificato la mancata corresponsione del canone come inadempimento e non ha disposto l’esonero dal pagamento dello stesso, ma solo che si possa escludere la responsabilità del debitore. Il d.l. 23 febbraio 2020 n.6, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020 n.13, all       , co.6 bis, ha previsto, difatti che : il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti .

Deve ritenersi che la parte locatrice richiedendo l’integrale  pagamento                                           del canone, ha legittimamente esercitato un proprio diritto contrattuale e la rinuncia al medesimo tramite il raggiungimento di un accordo con la controparte è da considerarsi sicuramente un importante sacrificio che non può essere in alcun modo preteso. ( Tribunale Ordinario di Sassari, sent. 637/2022).

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/Trib-Sassari-sent-637-2022.pdf

Sono impignorabili le somme su conto corrente, se il saldo è negativo e le singole rimesse affluiscono sul conto.

In ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento.

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/12/Cassazione-civile-III-23.11.2021-36066-1.pdf

Accordi patrimoniali tra coniugi: non è necessario l’atto notarile per il trasferimento di immobili

Gli accordi, se inseriti  a verbale del giudizio in sede di omologazione o divorzio  hanno natura pubblica e sono presupposto sufficiente  per consentire il trasferimento del diritto e la trascrizione ex art. 2657 c.c senza necessità di fare il passaggio notarile.

Finalmente si risolve una questione  che già da tempo doveva essere risolta in questo senso, per l’evidente origine e natura dell’accordo  e che consente un significativo risparmio di costi.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/21761_07_2021_oscuramento_no-index.pdf

Responsabilità del Proprietario su lavori eseguiti in appalto

“Il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l’esecuzione delle opere, e ciò indipendentemente dal suodiritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non la esclude; la responsabilità del proprietario committente non opera tuttavia in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché l’autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all’appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l’appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di “nudus minister”, in parte o “in toto” ovvero quando la responsabilità del committente si fondi su una “culpa in eligendo”, per aver affidato l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea.” ( Corte d’Appello di Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari, 13.11.2020).

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/sentenza-383-2020-Corte-Appello-Cagliari.pdf

Obbligo al mantenimento di figlio maggiorenne

L’obbligo al mantenimento (nel caso di coniugi separati) cessa ove l’avente diritto, da considerarsi ex lege il figlio maggiorenne, abbia conseguito l’indipendenza economica o al contrario, non l’abbia conseguita per propria colpevole inerzia, 

La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto (Cass. Ord. n.5088/2018).

(Tribunale di Cagliari, Decr. rigetto 11997/2018)