I marchi sono confondibili allorché il pubblico di riferimento possa credere, in ragione della loro somiglianza, che i prodotti o i servizi contrassegnati provengano dalla stessa impresa ovvero presentino un nesso, provenendo da imprese economicamente collegate.

Decisione della Commissione Ricorsi Roma  contro i Provvedimenti dell’Ufficio Brevetti e Marchi, sentenza 101/2022

Sentenza 101 2022 Commissione ricorsi brevetti Roma