Le ragioni del SI

di seguito una analisi motivata

Il tema del referendum che si avvicina ruota attorno a una scelta precisa: il modo in cui vengono selezionati i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). È un tema che rischia facilmente di scivolare nell’ideologia, o di sovente evoca giudizi di valore – laddove il sorteggio si associa alla qualifica di “lotteria”. Per questo conviene partire dal dato più concreto: che cosa fa, davvero, la Riforma.

E’ una riforma che non si limita a ritoccare procedure. E’ una riforma che interviene sulla struttura dell’autogoverno, prevedendo infatti che non vi sia più un solo Consiglio Superiore della Magistratura, ma due Consigli distinti: uno per i magistrati giudicanti e uno per i magistrati requirenti. Entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, con la presenza di diritto, rispettivamente, del Primo Presidente e del Procuratore generale della Corte di Cassazione (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/30/25A05968/sg).

La novità più rilevante è nella composizione: gli altri componenti verrebbero designati mediante sorteggio, per un terzo da un elenco di professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio – elenco che il Parlamento in seduta comune forma mediante elezione – e per due terzi tra i magistrati della carriera di riferimento, secondo numero e procedure previste dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il vicepresidente tra i componenti sorteggiati dall’elenco parlamentare. La durata è di quattro anni, con non rinnovabilità immediata, e con un sistema di incompatibilità significativo: per i componenti laici, divieto di esercitare la professione durante il mandato; per tutti, incompatibilità con cariche parlamentari o regionali.

Lo stesso impianto della riforma si riflette sul versante disciplinare, con la previsione di una Alta Corte Disciplinare e con regole di composizione che ancora combinano quote e sorteggio da elenchi formati con intervento parlamentare. Il messaggio complessivo è di tentare di incidere sulle garanzie del sistema intervenendo prima di tutto sul modo in cui gli organi di governo e disciplina vengono formati.

A questo punto è utile collocare il sorteggio nel suo contesto giuridico.

Nel nostro ordinamento il sorteggio non è “la regola” generale. La regola, di norma, è una scelta guidata da criteri legali e meritocratici, oppure – dove è in gioco rappresentanza politica – dal voto. Il sorteggio può definirsi una tecnica mirata: il cui fine è di sciogliere una parità senza introdurre discrezionalità sospetta, o di evitare che una scelta intenzionale sia esposta a pressioni e sospetti di parzialità.

Nel nostro ordinamentoricorre in molte aree del diritto,  in via residuale, dalle fasi preparatorie dei procedimenti elettorali (ordine di liste e simboli) alla par condicio in materia di appalti, alle divisioni ereditarie, si rinviene nei controlli a campione o nella selezione dei giudici popolari.

Anche la Costituzione conosce un esempio di sorteggio “incanalato”: per esempio nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale viene integrata con giudici “aggregati” estratti a sorte da un elenco di cittadini formato dal Parlamento (art. 135 Cost. ult. Comma).  È un sorteggio regolato, non un gesto casuale: serve a garantire un equilibrio specifico in un procedimento estremamente delicato.

Se questo è il quadro, è giusto chiedersi: perché una tecnica che normalmente opera in modo eccezionale viene posta al centro della composizione dell’autogoverno dei magistrati?

La risposta assume una valenza che coinvolge il diritto costituzionale e l’equilibrio tra poteri.

Il Consiglio Superiore della Magistratura  (CSM) disciplinato dall’art. 104 della Cost. non è un organo qualsiasi: trattasi di un organo a rilevanza costituzionale,  di garanzia dell’indipendenza della magistratura, incide sulla vita professionale dei magistrati e, per questa via, sulla credibilità dell’indipendenza della giurisdizione.

In uno Stato democratico la giurisdizione decide “in nome del popolo”, ma la sua indipendenza non può essere intesa come sovranità separata; deve vivere entro un sistema di pesi e contrappesi.

Qui torna utile richiamare la discussione ai tempi della Assemblea costituente,  alla matrice dei valori costituzionali con un chiarimento che merita di essere evidenziato: la Costituente non discute il sorteggio come metodo di composizione del CSM. Il dibattito costituente non era “sorteggio sì o no”.  (https://www.nascitacostituzione.it/costituzione.htm).

L’ampia discussione in tema di consiglio superiore della magistratura era volta a come proteggere l’indipendenza reale dei giudici rispetto alle interferenze dell’esecutivo e, nello stesso tempo, come evitare che l’autogoverno diventasse un circuito chiuso. Nei ragionamenti dei Padri della Costituzione – e con particolare nettezza in riflessioni attribuite a eminenti giuristi come Giovanni Leone – l’indipendenza non era intesa come semplice assenza di ordini diretti, ma come protezione concreta rispetto ad atti amministrativi del governo che potessero incidere o influire sulla vita professionale: prima destinazione, trasferimenti, sedi, promozioni, progressioni. Proprio lì stava il rischio: l’esercizio di poteri esecutivi o di alta amministrazione potevano diventare “pericolosi” nella pratica, perché andavano ad interferire sulla serenità del magistrato e dunque, indirettamente, sulla sua indipendenza. Da qui nasce(va) la ratio dell’autogoverno: sottrarre il governo delle carriere al condizionamento dell’esecutivo. Ma in sede di Assemblea costituente si vedeva anche l’altro lato: un autogoverno totalmente interno rischiava di trasformarsi in circuito chiuso. E’ per questo che nasce la componente laica – non per politicizzare la giurisdizione, ma per evitare la chiusura corporativa – e così pure la presidenza del Capo dello Stato veniva pensata come presidio di equilibrio.

Nel 1947  dunque la preoccupazione dei costituenti era quello di neutralizzare il rischio esterno con cui l’esecutivo potesse in qualche modo incidere sulle carriere dei magistrati minandone l’indipendenza, e su altro versante, la preoccupazione era anche volta a limitare l’eccessivo corporativismo che la magistratura potesse assumere strutturandosi come organismo indipendente. Da qui la ragione per la quale viene introdotta in Costituzione la componente laica, proprio per attenuare il rischio interno di una non controllabile autoreferenzialità.

Oggi la proposta del sorteggio nasce dall’idea che, accanto al rischio esterno temuto nel 1947, si sia sviluppata una vulnerabilità diversa: la possibilità che il sistema elettivo di selezione dei componenti dell’autogoverno diventi prevedibile e quindi influenzabile da gruppi organizzati. È un rischio che può maturare anche dentro il pluralismo associativo legittimo quando la competizione elettorale incentiva pacchetti di consenso, filiere e aspettative di reciprocità.

Da qui la ratio del sorteggio: il sorteggio viene proposto come tecnica volta a neutralizzare le pressioni di gruppi associativi. All’evidenza, pur non promettendo la virtù personale del sorteggiato può essere idoneo a ridurre la controllabilità dell’esito e quindi ridurre la convenienza dell’investimento organizzativo. In questa prospettiva, la domanda che spesso si rimuove è quasi ovvia: come può essere percepita pienamente indipendente una funzione di governo o disciplinare quando chi sceglie e chi è scelto appartengono allo stesso corpo, e la scelta avviene tramite competizione organizzata? Il sorteggio, in questa lettura, non può essere svilita a mera “lotteria”: diviene piuttosto importante strumento per sottrarre la selezione a filiere e appartenenze, rendendo l’esito meno governabile.

Su questo punto è utile ricordare anche un lontano precedente della Corte costituzionale che riguarda proprio il sorteggio e l’autogoverno dei magistrati: la sentenza n. 12 del 1971.  (https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/1971/12).

La legge 18 dicembre 1967 n. 1198 aveva creato una sezione disciplinare composta in modo equilibrato; ma prevedeva che, per il singolo procedimento, il collegio deliberante fosse formato per sorteggio. La Corte salvò l’idea della sezione, ma dichiarò illegittimo quel meccanismo perché il sorteggio, così congegnato, poteva produrre nel caso concreto la totale esclusione di alcune categorie di magistrati. Nel caso in questione la Corte non aveva censurato il sorteggio in sé; ma ha affermato che il sorteggio è compatibile con l’art. 104 solo se resta coerente con le “linee strutturali” dell’organo e non consente collegi deliberanti privi di componenti che devono concorrere alla funzione. In concreto: il sorteggio è valido e funziona, ma deve essere “guidato” da regole e vincoli che garantiscano sempre la presenza delle componenti necessarie.

La riforma attuale, sul piano della composizione complessiva, inserisce già alcuni paletti: fissa quote e platee, distingue la componente laica e togata e separa giudicanti e requirenti in due Consigli. Ciò riduce il rischio che l’organo, nel suo insieme, possa formarsi in modo sbilanciato. Resta però decisivo – e sarà materia della legislazione di attuazione – che anche eventuali collegi deliberanti interni, specie sul versante disciplinare, rispettino vincoli di composizione idonei a evitare le “assenze strutturali” che la Corte ha considerato costituzionalmente inammissibili.

Vi è un altro argomento degno di nota che poi trattasi dell’obiezione più diffusa: “il sorteggio toglie democrazia interna”. Al riguardo bisogna essere rigorosi e rispettosi sul versante della logica e della natura dei poteri.

L’obiezione è comprensibile se si guarda al CSM come a un luogo di rappresentanza. Ma il CSM non è un parlamento di categoria: è un organo a rilevanza costituzionale di alta amministrazione che incide su carriere e disciplina, e opera in un quadro in cui il magistrato è soggetto soltanto alla legge. L’elezione per sua natura produce competizione e organizzazione, produce vincoli di appartenenza perché chi vota si aspetta che poi  l’eletto si comporti in modo conforme alle promesse che ha fatto in funzione del voto. Se in politica è fisiologico non lo è nell’autogoverno della magistratura in quanto lo strumento del voto  indebolisce la sua indipendenza laddove chi elegge coincide con chi è amministrato. Il sorteggio, allora, non è meno democratico: è una tecnica diversa, pensata appunto per ridurre la controllabilità dell’esito e rafforzare la neutralità della selezione dei componenti.

In tale cornice il sistema della elezione non è automaticamente garanzia di imparzialità. Anzi, proprio l’elezione si tramuta in modalità tecnica che produce inevitabilmente competizione, coalizioni e strutture organizzate. Ciò non significa che chi vota sia fazioso; significa che il voto è una preferenza (da prae + ferre=portare prima), significa mettere qualcuno davanti rispetto ad un altro, implica inevitabilmente una scelta e, di conseguenza, una esclusione, perché premia chi ha rete, organizzazione e capacità di mobilitazione. In politica è normale, ove regna il campo dell’amico /nemico che Carl Schmitt nel libro “Le categorie del Politico” ha spiegato bene, anzi il campo dell’amico/ nemico è il cuore della democrazia rappresentativa.

Tale strumento però stride in un organo di garanzia a rilevanza costituzionale ove il magistrato non deve rispondere alle logiche dell’amico/nemico, ma deve “iurisdicere” e pertanto essere soggetto solo alla legge. Mentre la categoria del politico è  coerente dentro l’organo legislativo ed esecutivo, non è coerente in un organo che ha come punto di riferimento non la rappresentanza degli interessi, ma solo il rispetto della legge. Diversamente anche l’organo tenderà a trasformarsi nella categoria “del politico” con tutto ciò che ne consegue in termini di vulnerabilità, perché il corpo elettorale e corpo amministrato tendono a coincidere: chi elegge appartiene allo stesso corpo su cui poi si decidono carriere e posizioni, con il rischio che la selezione si trasformi nel tempo in un circuito di appartenenze e aspettative.

Per tale ragione il sorteggio non va letto come “meno democratico” ma come una risposta tecnica differente: non serve a rappresentare esigenze o gruppi, serve a ridurre la controllabilità della selezione, e dunque a rafforzare l’imparzialità della procedura. E’ vero che il sorteggio non garantisce migliori persone ma neanche peggiori, e da solo non produce qualità: produce però la neutralità procedurale. La qualità richiede requisiti, competenze, trasparenza, rendicontazione e regole di mandato. Pertanto un sorteggio idoneo non è mai “puro”: è innestato su elenchi, filtri, incompatibilità, durata e non rinnovabilità, in modo da selezionare dentro una platea idonea e al tempo stesso sottrarre l’esito al controllo di gruppi organizzati.

Alla fine, la domanda del referendum può essere formulata così: vogliamo aggiornare il modo in cui la Costituzione difende la stessa finalità originaria – indipendenza senza separatezza – rispetto a rischi che oggi assumono forme nuove? Allora (ai tempi della Costituente) il rischio principale era l’interferenza dell’esecutivo sulle carriere; oggi l’attenzione si concentra anche sui meccanismi di condizionamento interno legati alla selezione e al governo dell’autogoverno. Il sorteggio, quando non è lotteria ma istituto giuridico ben strutturato si inquadra in tale logica: non sostituire la legalità con il caso, ma ridurre il potere delle filiere e rendere più credibile – perché meno controllabile – la composizione dell’Organo di garanzia.

Sassari, 26 febbraio 2026

Comitato Indipendente Giudice Terzo

(avv. Gianfranco Meazza)