Il Diritto prima delle Regole

Che cos’è, davvero, il diritto? Possiamo dare un significato cercando di essere più semplici possibile?

Se lo chiedessimo a un avvocato, a un giudice ma anche una persona che non si occupa di leggi, la risposta sarebbe quasi sempre la stessa: un insieme di regole scritte da chi detiene il potere. Dunque, un elenco di ciò che si può fare e di ciò che è vietato, accompagnato dalla minaccia di una sanzione per chi sbaglia. Ma così diviene una macchina, per certi versi fredda, impersonale, che cala le sue decisioni dall’alto.  Però è anche una definizione che funziona, e chi lavora ogni giorno dentro le istituzioni la riconosce subito.

Due tratti, in particolare, sembrano reggerla tutta: il primo tratto è l’obiettività, per cui la norma vale indipendentemente da chi l’ha scritta. Il secondo è la sanzionabilità, per cui chi non la rispetta ne subisce le conseguenze. Sul primo si può concordare. Sul secondo c’è molto da discutere.

Ma tutto questo si rivela  una fotografia di superficie. Se ci fermiamo qui, rischiamo di scambiarla per il fondo. Serve invece capire la ragione che sta alla base di detta superficie.

Il diritto infatti, nella sua essenza più profonda, è anche un’altra cosa: è il modo straordinario con cui gli esseri umani cercano di stare insieme senza distruggersi a vicenda.

Fin dall’antichità gli uomini hanno compreso di essere creature fragili. Nel mondo animale dominano l’istinto e la legge del più forte. Noi umani invece, sappiamo di essere mortali, di avere limiti, di poter essere feriti. E per superare questa fragilità facciamo una cosa unica: costruiamo legami. Creiamo Comunità.

Prima ancora che esista un testo scritto o un parlamento che approva un articolo, c’è un bisogno umano, che diviene bisogno sociale. In ogni legame  da quello più piccolo a quello più grande c’è sempre una ferita da ricucire, una lite da comporre, una promessa da mantenere, una protezione da offrire a chi è più debole.

In origine, dunque, il diritto non è forma: è risposta. Prima della legge c’è una decisione, prima della regola una frattura, prima dell’ordine un conflitto che chiede di essere composto.

Pensiamo a un istituto antico e quotidiano come l’eredità. Sembra il passaggio di qualche bene, o di una casa. In realtà è un ponte fatto di memoria. È il tentativo di far vivere il ricordo di chi non c’è più attraverso chi viene dopo, unendo il passato e il futuro con un filo invisibile. Ciò che si trasmette non sono solo case e conti correnti, ma legami, affetti, scelte, visioni. L’eredità è il diritto che tiene insieme il tempo: il modo in cui, sapendoci mortali, proviamo a durare.

Il diritto, allora, è un fenomeno costituito da tanti elementi della vita sociale, elementi di morale, economia, costumi, religione, e vive nel processo che genera la norma più che nella norma stessa. 

“ …il diritto rappresenta non solo una quantità di morale, ma anche di economia, di costume, di tecnica ecc.”. (Santi Romano, L’ordinamento giuridico, parte I, «Il concetto di ordinamento giuridico», p. 51).

L’esperienza romana in questo insegna tanto. Il ius honorarium — il diritto dei pretori — non nasceva da norme generali, ma da decisioni concrete, prese caso per caso, mosse dai bisogni reali della società. Il pretore non si limitava ad applicare regole: le creava nel momento stesso in cui giudicava, traducendo la coscienza collettiva in giustizia concreta.

Ed è qui che vacilla il secondo dei due tratti da cui siamo partiti, quello della sanzione. Siamo abituati a pensare la sanzione come l’appendice indispensabile della norma, quasi che senza minaccia non ci sia diritto. Accade invece spesso il contrario: è la forza della comunità, il suo bisogno di ordine, a produrre la reazione prima ancora che la regola sia scritta. Un ordinamento non è giuridico perché irroga la sanzione; lo è perché funziona, perché le persone lo osservano e vi si riconoscono. 

Il diritto dunque emerge dal basso, e solo dopo si cristallizza in forma normativa. Da qui scaturisce la locuzione Ubi societas, ibi ius. Ove c’è società, lì c’è diritto. Ma è vero anche il contrario: ubi ius, ibi societas, dove c’è diritto, lì c’è società.

C’è poi un altro aspetto, che riguarda non i singoli ma i gruppi. Il diritto è istituzione. È una struttura vivente, fatta di territorio, geografia, appartenenza, genitorialità, lingua, che vale più della somma delle persone che la compongono e che sopravvive al loro mutare. Chi entra e chi esce cambia; l’istituzione resta. (Santi Romano, L’ordinamento giuridico, Quodlibet).

Il diritto nasce ovunque si formi una comunità: nella famiglia, in un piccolo paese, tra colleghi di lavoro, in un’impresa, in un comune, in uno Stato, fino alla comunità internazionale. Ciascuna di queste realtà inventa il proprio modo di vivere in armonia, con gradi di autonomia diversi ma con la stessa logica di coesistenza.

C’è un corollario scomodo, ma necessario per capire tutto questo. Ogni volta che un gruppo di persone si organizza stabilmente attorno a uno scopo comune, con un minimo di coordinamento e di dipendenza reciproca, nasce già un fatto giuridico — anche quando lo Stato non lo riconosce, e anche quando quel gruppo si costituisce proprio per attentare all’ordine legittimo. Le organizzazioni criminali, per esempio, hanno regole interne, gerarchie, sanzioni: sono entità giuridiche ovviamente illecite. Lo spiega bene Santi Romano quando scrive che ogni forza effettivamente sociale, nel momento in cui si organizza, si trasforma per ciò stesso in diritto. L’istituzione contro cui quella forza agisce le negherà ovviamente ogni carattere giuridico; ma guardata in sé, essa disciplina i propri elementi come farebbe qualunque ordinamento. Riconoscerlo non significa in alcun modo legittimarlo; significa capire perché siano tanto difficili da sciogliere. Non si combatte una struttura sociale trattandola come un semplice insieme di reati individuali.

Ogni istituzione, però, corre un rischio. Più cresce, più si allontana dalle persone che l’hanno generata, e più il diritto tende a irrigidirsi in pura forma. Le parole restano — garanzia, legalità — ma possono sopravvivere alla realtà che le aveva rese necessarie, come il guscio di una conchiglia che nessuno abita più.

È il momento in cui il diritto si stacca dal bisogno che lo aveva prodotto. Si stacca dai luoghi, dai costumi, dall’appartenenza. Cosicché il diritto continua a funzionare, produce atti, procedure, ma non risponde più a nessuna domanda vera; e chi dovrebbe riconoscersi in esso non lo sente più proprio. Non occorre cercare lontano per vederlo accadere: basta osservare il modo in cui, oggi, le nostre istituzioni parlano di giustizia.

Prendiamo l’Unione europea. Nella Relazione sullo Stato di diritto 2026, pubblicata ogni anno dalla Commissione, la salute della giustizia nei vari Paesi viene raccontata attraverso tabelle, indicatori, percentuali e curve di rendimento.

(https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/annual-rule-law-cycle/2026-rule-law-report_it).

Lo Stato di diritto non appare più come una realtà istituzionale viva, ma come un parametro da misurare, esattamente come la crescita del PIL. E in primo piano, tra le ragioni della sua importanza, compare l’argomento per cui esso crea un clima favorevole agli affari e dà fiducia alle imprese per gli investimenti.

Un’impostazione del genere, tutta orientata a rendere sovrana la tecnica economica, apre una spaccatura profonda e produce scollamento del tessuto sociale. Da un lato il diritto come fiamma viva, nato dal calore delle relazioni umane, dalla gioia e dal dolore, dalla speranza delle persone, dal bisogno di condividere componenti di vita che prescindono dal profitto economico, dal bisogno di stare bene, dal bisogno di giustizia. Dall’altro un diritto ridotto ad algoritmo, una lista di controllo aziendale in cui la giustizia conta solo se fa salire il fatturato. Fatturato però che è sganciato dalla complessiva socialità, dai bisogni reali della gente. Si dirà che la Relazione è soltanto un metodo di lavoro. Ma la stessa mentalità la ritroviamo altrove, e lì con forza di norma. È sufficiente prendere in esame il pareggio di bilancio elevato a valore primario, per cui una casa per anziani, o un centro diurno per disabili, un asilo nido, un ospedale rischiano di chiudere se non rispettano i parametri, i numeri, l’economicità della gestione. Tutto è centrato su prodotto interno lordo, indebitamento, il debito. (art. 126 TFUE, ex art. 104 TCE). Sono questi gli elementi dell’impianto normativo europeo che segnano il percorso della produzione, della libera concorrenza e del mercato aperto. Anche qui, come si vede, il concetto viene prima della realtà che dovrebbe servire.

Se un servizio non raggiunge il risultato del ricavo, deve essere espulso dal sistema: come se tutto ruotasse e vivesse intorno ai numeri, ordinatamente vestiti da procedura. Il mercato smette così di essere uno degli ambiti della vita sociale e ne diventa l’elemento costitutivo. E quando il diritto recede in favore del mercato, quando perde l’identificazione  nelle altre componenti della socialità, quando perde il suo cuore e diventa pura burocrazia, le persone smettono di sentirlo proprio. Diventa un linguaggio incomprensibile, una maschera del potere che non cura più le ferite della società.

Qui si manifesta una verità antica: il diritto non può sopravvivere senza un ordine umano che lo sostenga, ma nessun ordine può durare senza tradursi in vera giustizia. Quando la forza non trova parola e la Comunità non riesce a darsi forma, il conflitto diventa inevitabile.

Il diritto non è nato per servire il mercato, né per riempire il file di un foglio di calcolo Excel. È nato per noi: per permetterci di guardare il vicino di casa senza averne paura, per darci una speranza quando subiamo un torto, per tenere insieme chi è stato e chi verrà.

È il tentativo, sempre incompleto, di rendere il mondo abitabile prima che ci pensi la violenza.

Sassari, 2026

Identità e Costituzione ETS

Gianfranco Meazza