se la transizione si dimentica dell’anima dei luoghi
C’è un silenzio millenario che custodisce l’identità della nostra terra di Sardegna. È il silenzio scolpito nelle pareti di roccia delle domus de janas, il respiro immobile dei blocchi di basalto di Barumini, la trama magnetica di un paesaggio in cui l’opera dell’uomo e quella della natura si sono fuse per secoli in una promessa di eternità.
Con l’approvazione definitiva del Decreto-legge n. 157 del 2026, la tutela dei siti storici e archeologici della Sardegna iscritti nel Patrimonio mondiale dell’Umanità ha subito un’ulteriore incrinatura.
È vero che già prima del DL 157/2026 nelle zone di protezione dei siti Unesco erano consentiti interventi. Ma si trattava soltanto di impianti di minore impatto, realizzabili in attività libera (il cosiddetto Allegato A). L’art. 11-quinquies del d.lgs. 190/2024, inserito dal decreto Energia (DL 175/2025, convertito con la legge 4/2026), stabiliva infatti: “All’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l’installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all’Allegato A.” L’Allegato A riguarda, ad esempio, il fotovoltaico integrato sui tetti fino a 12 MW, il fotovoltaico a terra sotto i 5 MW in aree industriali, discariche chiuse e cave esaurite, l’agrivoltaico sotto i 5 MW e gli accumuli fino a 10 MW.
È singolare che una norma sui siti Unesco sia finita dentro un decreto sul prezzo del gasolio. Il provvedimento di cui si discute nasce infatti da tutt’altra questione: il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157 è stato adottato per ridurre temporaneamente le accise sul gasolio e per dare al Governo un commissario capace di superare le Regioni sulle trivellazioni a terra.
Così è infatti rubricato: “Decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157 (in Gazz. Uff. 10 settembre 2026, n. 210) – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche”.
Di paesaggio e beni culturali, nel testo uscito dal Consiglio dei ministri, non c’è traccia. La parola Unesco compare un mese dopo, a Palazzo Madama.
Il 13 ottobre 2026 la Commissione Ambiente del Senato approva un emendamento (il 2.0.18, testo 2) firmato dai senatori del Partito democratico Nicola Irto e Daniele Manca, poi fatto proprio dalla maggioranza. L’emendamento interviene sul citato art. 11-quinquies del d.lgs. 190/2024. Come detto, fino a quel momento nelle fasce di rispetto che circondano i beni iscritti nella lista del Patrimonio mondiale, le cosiddette buffer zone, erano ammessi soltanto gli interventi minori (Allegato A, cioè attività libera). Con la modifica proposta da Irto e Manca all’articolo si aggiunge il seguente periodo: “sono consentiti altresì gli interventi di cui agli Allegati B e C i cui impianti ricadano interamente nella buffer zone che presenti le caratteristiche di un’area idonea ai sensi dell’articolo 11-bis, commi 1 e 3, ai quali non si applica la disciplina semplificata di cui all’articolo 11-quater.” Contestualmente, all’art. 11-bis, comma 4, si precisa che resta ferma l’idoneità delle aree individuate dalla legge statale.
È evidente che così si sono allargate le maglie, perché si consente di costruire impianti più grandi nelle aree che circondano i siti protetti: l’emendamento estende agli impianti degli Allegati B e C (procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica) la possibilità di essere realizzati nelle zone di protezione Unesco, purché l’area sia classificata idonea. Mentre prima erano ammessi solo gli interventi minori, ora lo sono anche quelli di media e grande taglia: l’Allegato B, con procedura abilitativa semplificata (PAS), nella quale il titolo si forma con il silenzio del Comune dopo 30, 45 o 60 giorni (ad esempio fotovoltaico sotto i 10 MW in aree idonee, fotovoltaico da 5 a 15 MW in aree industriali, cave e discariche, piccolo eolico tra 20 e 60 kW); e l’Allegato C, con autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o, oltre i 300 MW, dallo Stato (fotovoltaico da 1 MW in su ed eolico da 60 kW in su che non rientrano nei regimi più semplici).
Ne deriva che nelle zone di protezione Unesco si passa dai soli piccoli impianti a impianti anche di grande taglia, in procedura abilitativa semplificata o in autorizzazione unica, purché l’area sia idonea per legge statale (art. 11-bis, comma 1) o regionale (comma 3). Vi rientrano, a determinate condizioni, cave e miniere cessate, discariche chiuse e aree industriali. E poiché la nuova formulazione dell’art. 11-bis fa salva l’idoneità stabilita dalla legge statale, in Sardegna una cava dismessa o un’area industriale dentro la fascia di Barumini o di un sito delle domus de janas resta idonea anche contro una diversa scelta regionale, e diventa quindi utilizzabile per un impianto in PAS o in autorizzazione unica.
In sostanza l’emendamento approvato in Commissione Ambiente del Senato, da cui è scaturita la modifica dell’art. 11-quinquies del Testo unico delle rinnovabili approvata dal Parlamento, è destinato ad agevolare la costruzione di impianti eolici e fotovoltaici di media e grande taglia nelle cosiddette buffer zone: le fasce di rispetto nate per proteggere la sacralità visiva e culturale dei monumenti Unesco. Cosicché quella promessa antica, oggi, rischia di essere ancor più indebolita non da un evento naturale o dall’incuria del tempo, ma da scelte politiche infelici, poco consapevoli, poco attente, poco sensibili o comunque non rivolte alla tutela della terra di Sardegna.
Ciò che è stato votato non riguarda piccoli interventi di autoconsumo o di decoro urbano. Nelle aree cuscinetto classificate idonee potranno sorgere torri eoliche alte duecento metri e distese di silicio.
Duole registrare quest’altra ferita inflitta al territorio, resa ancora più stridente dal modo in cui si è compiuta. La tutela del paesaggio della Sardegna si è trasformata in un groviglio di calcoli politici e occasioni mancate. Alla Camera dei deputati, infatti, le occasioni per rimediare ci sono state. La prima è stata l’emendamento che chiedeva di sopprimere la norma: la risposta del tabellone è stata quasi unanime, 250 voti contrari e appena quattro favorevoli, con un gruppo che subito dopo ha dichiarato di aver sbagliato a votare. La seconda è stata la proposta di subordinare i grandi impianti al parere vincolante del Ministero della Cultura: respinta anch’essa, con 139 voti contro 107. Un paradosso consumato tra sviste dichiarate e la fretta di blindare un decreto in scadenza, nel quale nessuno schieramento ha saputo, o voluto, fermare la norma.
Preme soggiungere che, mentre nelle aule parlamentari la responsabilità veniva palleggiata da uno schieramento all’altro, i numeri reali sul campo raccontano una storia ben diversa. Solo in Sardegna le richieste di connessione alla rete elettrica superano i quaranta gigawatt tra fotovoltaico, eolico a terra e impianti offshore: oltre trecentosessanta progetti solari, più di duecento progetti eolici a terra e oltre venti in mare. Una pressione che renderà appetibile ogni area idonea, anche a ridosso degli stessi luoghi che l’Unesco ha riconosciuto come eredità spirituale di tutta l’umanità. ( dati tratti da L’Unione Sarda del 7 novembre 2026).
L’equivoco che oggi domina il dibattito pubblico è quello di far credere che la difesa del paesaggio sia un’ostinata resistenza al futuro, una forma di “egoismo locale” contro la decarbonizzazione. Ma non c’è nulla di moderno nel sacrificare l’identità di un popolo sull’altare di una speculazione energetica priva di pianificazione.
L’articolo 9 della nostra Costituzione assegna alla Repubblica il compito di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione; e stabilisce un principio fondamentale: ovvero che il paesaggio non è una semplice superficie calpestabile, ma l’espressione visibile della nostra civiltà. Smontare le garanzie attorno alle zone cuscinetto affidandosi a un’idoneità decisa in astratto significa svuotare di significato l’idea stessa di vincolo culturale.
Le alternative esistono e sono sotto gli occhi di tutti: i tetti dei capannoni industriali, le cave dismesse e le aree da bonificare lontane dai siti protetti, le pertinenze autostradali e i parcheggi. Consumare suolo agricolo e deturpare lo skyline di siti archeologici unici al mondo non è transizione ecologica: è un’abdicazione culturale.
La partita adesso si sposta sulla Regione e sulla Corte costituzionale. La Regione ha sessanta giorni (dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale) per impugnarla davanti alla Consulta, facendo valere lo Statuto speciale e le proprie competenze sul paesaggio e sul governo del territorio. Il ricorso è importante per riaffermare che la compatibilità di un impianto non può essere stabilita a tavolino da un comma, ma deve nascere dalla valutazione del valore reale dei luoghi. Spetta però ai parlamentari di ogni schieramento, concordare al più presto un correttivo che restituisca alle fasce di rispetto la tutela ( maggiore) che avevano.
Difendere i siti Unesco non significa fermare il progresso, ma governarlo con il rispetto dovuto a chi è venuto prima di noi e a chi verrà dopo. È il momento di pretendere una politica che non baratti la bellezza per il mero adempimento di una quota di gigawatt, ma che sappia costruire il futuro senza sradicare le proprie radici.
Sassari, novembre 2026
Gianfranco Meazza
