L’anarchia nelle terre di Sardegna

La realizzazione in uno stato di anarchia di impianti di energia da fonti rinnovabili nasce nel 2021 con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Governo Draghi).

Il Decreto  ha dato attuazione alle “richieste” dell’Unione Europea che prevedono di accelerare il “ processo di crescita sostenibile di ogni paese membro. (“un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa – investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini» («piano per l’obiettivo climatico»), la Commissione ha proposto di accrescere l’ambizione dell’Unione in materia di clima innalzando l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990)”.

La politica europea ha portato alla liberalizzazione delle procedure e da qui l’approvazione del Decreto Legislativo 2021 n° 199.

In base al Decreto Legislativo né i Comuni né la Regione Sardegna possono precludere l’installazione di impianti fotovoltaici in c.d. “verde agricolo” in ragione della mera destinazione del sito, nemmeno avvalendosi dell’ordinaria potestà regolamentare locale.

In tale ambito, la potestà di intervento della Regione Sardegna, sebbene a Statuto speciale, è limitata dalle linee guida di competenza dello Stato, in base al principio per cui “la competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome «deve tuttavia coesistere con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e con quella concorrente in materia di energia» (Corte cost., sentenza n. 275 del 2011).

Il principio di derivazione comunitaria, relativo alla massima diffusione degli impianti di energia da fonte rinnovabile ha valenza generale e non può trovare deroghe se non per esigenze di tutela della salute, di tipo paesaggistico-ambientale e dell’assetto urbanistico del territorio (Corte cost., n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012).

La compresenza dei diversi interessi coinvolti deve trovare come sede di valutazione il procedimento amministrativo, ed è all’interno di quest’ultimo che deve avvenire la valutazione degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora con ulteriori interessi di cui sono titolari i singoli cittadini e le comunità (Corte Cost. n. 69 del 2018);

Ne deriva che, qualsiasi valutazione degli interessi coinvolti, deve tenere conto di quanto previsto dalla legge nazionale circa la generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’insediamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Detta prescrizione, cioè quella dell’utilizzo di tutti i terreni senza limiti generali, non può essere derogata dalla Regione Sardegna.

Ciò in quanto è stato istituito l’infelicissimo principio a guida nazionale, per cui le Regioni non possono invertire il criterio stabilito dal legislatore statale, che come detto, è quello volto all’utilizzo di tutti i terreni per l’insediamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tutte le Regioni possono solo indicare le aree “non idonee” alla installazione degli impianti ma non possono introdurre divieti aprioristici di carattere generale all’insediamento degli impianti.

La Regione Sardegna non ha provveduto normativamente ad indicare le aree non idonee, in particolare non ha individuato le incompatibilità di determinate aree, in relazione al tipo e alle dimensioni e dunque, anche alla potenza, degli impianti.

Ad aggravare lo scenario della crescita incontrollata degli impianti vi è la mancata adozione dei Decreti ministeriali previsti dal citato d.lgs. n. 199 del 2021, la cui assenza ha di fatto ha impedito la piena e compiuta operatività della regolamentazione regionale. Ciò non toglie che la Regione Sardegna possa ancora esercitare la propria competenza, cioè quella di individuare aree specifiche non idonee.

A oggi, in sostanza, i privati possono presentare liberamente le  domande di installazione e connessione in qualsiasi parte del territorio sardo.

Nonostante il Governo Regionale sia intervenuto con una moratoria, questa non è sufficiente a superare le suddette criticità, e se non gestita cum grano salis, rischia di essere inficiata da illegittimità, stante il divieto di moratoria previsto dalla normativa nazionale Nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione”. ( art. 20 comma 6).

SOLUZIONI

Serve un intervento del Governo nazionale per prevedere una moratoria dell’ intera disciplina inerente gli impianti di energia da fonti rinnovabili per superiori ragioni di interesse statale e costituzionale, volta a modificare il Decreto Legislativo 2021 n° 199 e, nel dichiarare  le disposizioni di detto Decreto non aderenti alla Costituzione,  dichiararne l’annullamento con il fine di inficiarne anche la retroattività;  disporre il principio per cui devono essere le Regioni ( e non il contrario) a individuare i terreni e le aree idonee per l’insediamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; al contempo fermare laddove ancora possibile, tutti gli atti non ancora messi in esecuzione.

Maggio 2024,

gianfranco meazza