In tema di referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati si leggono e si ascoltano affermazioni fuori misura, prive di reale contenuto ma cariche di astio e semplificazioni. Il dibattito merita ben altro livello.
Votare SÌ significa completare l’attuazione del Codice di Procedura Penale del 1989 e osservare l’art 2 della Legge Delega del 16 febbraio 1987
Coloro che promuovono il NO non portano ragioni valide, e molti utilizzano slogan offensivi verso il Governo, i No al referendum (che si sentono o scrivono) si traducono infelicemente in un no al Governo Meloni in carica.
Però qui non si discute di votare a favore o a sfavore del Governo Meloni.
Si discute di altro. Si discute di un tema risalente al 1989 ai tempi della attuazione del Codice di procedura penale. Il c.d. Codice Vassalli.
Il Codice Vassalli del 1989, che disciplina il nostro processo penale, è strutturato come processo accusatorio. Il modello è accusatorio. Che significa modello accusatorio?
Significa che la prova non si forma nella segretezza dell’istruzione, ma nel confronto pubblico; l’accusa sostiene una tesi, la difesa la contesta, il giudice decide. Questa non è una tecnica tra le altre: è una scelta di civiltà giuridica.
Prima del 1989 in Italia il processo era strutturato secondo il modello inquisitorio, che ha origini storiche risalenti al tempo del fascismo e si caratterizza dal fatto che in detto modello non esiste una netta separazione tra chi indaga, chi accusa e chi decide.
La Costituzione del 1948 non ne aveva ha intaccato tale rettaggio di origine fascista.
L’organo che conduce l’inchiesta partecipa alla formazione della prova e, in forme diverse, alla decisione. Nel modello inquisitorio la funzione è concentrata: l’autorità procedente ricerca la verità e al tempo stesso la valuta. Il processo non nasce dal confronto tra parti, ma dall’attivazione dell’autorità. È il giudice–inquirente che promuove l’azione, raccoglie le prove, interroga, dispone accertamenti. Le parti non sono protagoniste, ma soggetti secondari rispetto all’organo che conduce il procedimento, e l’imputato non è considerato soggetto in posizione di parità rispetto all’accusa, ma oggetto dell’indagine. L’istruzione si svolge in modo prevalentemente scritto, spesso non pubblico. La prova si forma fuori dal contraddittorio, attraverso atti documentati in verbali. L’oralità e la pubblicità non sono principi centrali. Nei sistemi inquisitori classici la confessione assume un valore centrale, talvolta persino determinante, con conseguenze storicamente note sul piano delle garanzie. Ne deriva dunque che nel modello inquisitorio sussiste una contiguità strutturale tra funzioni requirenti e giudicanti, perché entrambe sono viste come espressione di un’unica funzione pubblica di accertamento e repressione del reato.
Ciò posto, nel 1989, l’Italia ha fatto una scelta precisa, ha cioè voluto eliminare il retaggio del processo inquisitorio, come detto ricevuto in eredità dal periodo fascista.
Con il processo penale che nasce nel 1989 accusa e giudice si muovono entro un medesimo orizzonte funzionale, per costruire un processo fondato sul contraddittorio tra parti davanti a un giudice terzo e imparziale. La prova non si forma più nella segretezza dell’istruzione, ma nel confronto pubblico; l’accusa sostiene una tesi, la difesa la contesta, il giudice decide.
La differenza tra tali modelli non è solo una tecnica tra le altre: è una scelta di campo, di civiltà giuridica.
Nell’assetto del processo accusatorio il pubblico ministero ha una fisionomia precisa. È un organo dello Stato, ma nel processo è una parte pubblica. Dirige o coordina le indagini, esercita l’azione penale, formula richieste, sostiene l’accusa, impugna le decisioni che ritiene non conformi alla legge. È inquirente e requirente, ma mai giudicante. Il pubblico ministero non opera “tra” più parti, ma per una sola: la pretesa punitiva dello Stato. La sua funzione è promuovere l’azione e sostenerla davanti a un giudice. Non possiede la potestà di decidere, non pronuncia sentenze, non esercita lo ius dicere. Propone, argomenta, conclude; ma non giudica.
Talvolta, soprattutto tra magistrati, si sostiene che il pubblico ministero sarebbe “imparziale” perché soggetto alla legge e tenuto a ricercare anche elementi favorevoli all’indagato. La tesi non regge e non supera il vaglio ad una attenta analisi.
Infatti il rispetto della legge è un dovere comune a tutti i protagonisti del processo, anche degli avvocati. Ci mancherebbe altro che gli avvocati non debbano essere imparziali rispetto alla legge.
Il rispetto della legge non può essere il criterio che definisce la funzione giudicante atteso che anche l’avvocato è vincolato alla legge, anche la difesa è sottoposta a regole deontologiche e responsabilità. Eppure nessuno confonde la difesa con il giudice.
L’imparzialità non consiste nell’osservanza della legge; consiste nella posizione di chi non è titolare di una pretesa. Solo chi è istituzionalmente collocato sopra le parti può dirsi, anche concettualmente, imparziale.
Quando il pubblico ministero chiede l’archiviazione o l’assoluzione, non diventa giudice. Esercita una valutazione di sostenibilità dell’azione penale, prende atto dell’esito probatorio, adotta una scelta coerente con il suo ruolo. È la stessa logica che guida qualunque parte processuale responsabile: non insistere quando l’accusa non può essere provata. Ma valutare non equivale a giudicare; scegliere una strategia non equivale a essere terzi. Se così fosse, anche il difensore che propone un patteggiamento o una messa alla prova dovrebbe essere considerato “imparziale”. È evidente che non è così.
Il giudice, al contrario, è definito dalla sua distanza. Non sostiene tesi, non promuove azioni, non persegue risultati. È terzo rispetto alle parti, imparziale nel decidere, soggetto soltanto alla legge. La sua funzione è garantire il corretto svolgimento del processo e pronunciare una decisione fondata sulle prove acquisite nel contraddittorio. La terzietà non è un attributo morale, ma una collocazione istituzionale. È ciò che legittima la decisione e ne fonda l’autorevolezza.
Se tutto quanto sopra illustrato non può essere smentito, il processo del nostro Codice di Procedura Penale è strutturato come confronto tra parti davanti a un giudice altro, la distinzione tra chi accusa e chi giudica non può restare soltanto funzionale. Deve essere anche ordinamentale. Necessariamente deve coinvolgere la disciplina dell’ordinamento giudiziario. Ed è per questa ragione che si deve votare SI al referendum.
Oggi le funzioni sono separate nel processo, ma la carriera resta unitaria. Questa comunanza appartiene a un modello nel quale accusa e giudice sono espressione di un medesimo corpo professionale orientato alla ricerca unitaria della verità, giudice e pubblico ministero “colleghi”. Evidente che ciò non può essere coerente con il sistema che invece fonda la propria legittimità sulla dialettica tra parti contrapposte.
Quindi separare le carriere non significa indebolire il pubblico ministero. Significa riconoscerne con chiarezza la natura di parte pubblica, forte e responsabile, titolare dell’azione penale e soggetta alla legge. Significa, al tempo stesso, rafforzare la terzietà del giudice, non solo come principio proclamato, ma come struttura visibile. Le istituzioni funzionano meglio quando i ruoli sono definiti e non sovrapposti.
Si obietta talvolta che la separazione delle carriere comporterebbe una subordinazione del pubblico ministero al potere esecutivo. La tesi è falsissima.
Le due questioni sono concettualmente distinte. La distinzione tra accusa e giudizio riguarda la coerenza del modello processuale; l’indipendenza del pubblico ministero è una garanzia che può e deve restare intatta. (art. 104 Costituzione). Separare le carriere significa distinguere funzioni e percorsi professionali, non alterare le tutele di autonomia previste dall’ordinamento. Confondere questi piani significa spostare il dibattito altrove, negli slogan o argomenti poveri.
Votare SÌ significa affermare che in uno Stato di diritto chi esercita l’azione e chi pronuncia la decisione, devono essere distinti non solo nelle parole, ma nell’Ordinamento. Significa scegliere chiarezza, coerenza e fiducia nella giurisdizione. E la fiducia, per la giustizia, è la prima forma di legittimazione.
Sassari, 15 febbraio 2026
Gianfranco Meazza
