Sulla decadenza del Presidente della Regione Sardegna Todde

La vicenda della presunta decadenza della Presidente della Regione Sardegna ha sollevato una questione di rilievo istituzionale e giuridico: chi ha davvero il potere di disporre la decadenza da una carica elettiva in caso di violazioni della normativa sulle spese elettorali.

Tutto ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 15 della legge n. 515 del 1993, che disciplina le conseguenze in caso di infrazioni gravi alle regole di trasparenza e correttezza finanziaria durante le campagne elettorali. In particolare, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la norma prevede che solo due casi possano portare alla decadenza di un eletto: il mancato deposito della dichiarazione delle spese nonostante una diffida, oppure il superamento del doppio del limite di spesa consentito. Ogni altra violazione, come irregolarità formali o carenze documentali, per quanto possano giustificare sanzioni amministrative o pecuniarie, non sono sufficienti a determinare la perdita dell’incarico (art. 15, commi 8 e 9, L. 515/1993).

Su questo punto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 148 del 2025,

https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/148 ha stabilito che il Collegio regionale di garanzia elettorale non ha (aveva) il potere di imporre la decadenza del Presidente della Regione. La funzione di questo organismo, infatti, è di natura amministrativa e si limita all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione di eventuali multe. Non può né disporre né suggerire la decadenza, a meno che non si ricada nei due casi tassativamente previsti dalla legge. Neppure la comunicazione degli atti al Consiglio regionale può avvenire se non ricorrono quelle due specifiche ipotesi.

Dunque, la Corte ha chiarito che l’eventuale valutazione sulla natura e gravità della violazione compete unicamente al giudice civile. È solo in quella sede che si può stabilire se i fatti accertati dal Collegio siano davvero inquadrabili tra quelli che la legge considera tanto gravi da giustificare la decadenza. Il Consiglio regionale, da parte sua, è l’unico soggetto istituzionale che può formalmente deliberare la cessazione dell’incarico del Presidente, ma solo dopo che siano stati verificati con certezza i presupposti legali e comunque senza basarsi su atti amministrativi carenti di fondamento giuridico. La Corte ha quindi accolto il ricorso della Regione Sardegna, ribadendo che allo Stato – e per esso al Collegio regionale – non spettava affermare nella motivazione di un’ordinanza che la decadenza fosse un atto dovuto, specie in assenza dei presupposti previsti dalla legge. La decisione ribadisce un principio fondamentale: la tutela delle cariche elettive non può essere messa in discussione da interpretazioni estensive o arbitrarie delle norme, ma solo dal rispetto rigoroso delle disposizioni previste. In ultima analisi, la vicenda conferma che ogni decisione sulla decadenza deve muoversi entro confini precisi: accertamento dei fatti da parte del Collegio, verifica dei requisiti legali da parte del Consiglio regionale, e controllo finale del giudice civile sulla corretta qualificazione giuridica della violazione. Nessuna scorciatoia è ammessa quando si tratta di garantire il rispetto del principio democratico e la stabilità delle istituzioni rappresentative.

In sostanza la questione torna al Giudice civile che deve valutare i fatti in termini  di qualificazione giuridica delle norme violate.

Sassari, ottobre 2025

Gianfranco Meazza